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Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 del 04/03/2020

 


Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 2;

Viste le Disposizioni urgenti del Presidente della Regione Puglia emanate in data 24 febbraio 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia emanate rispettivamente il 26 febbraio 2020 e il 27 febbraio 2020;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) e all'articolo 4 (Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale), non prevede per la Regione Puglia la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;

Visto il DL n.9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art.32

"Conservazione validità anno scolastico 2019/2020" il quale stabilisce che "qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque la validità anche in deroga a quanto stabilito dall 'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell 'anzianità di servizio "

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale pugliese rispetto al momento della emanazione del DPCM del 1 marzo 2020;

Ritenuto che sia necessario realizzare una più compiuta azione di prevenzione con l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure di prevenzione per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che sussistano le condizioni e i presupposti di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, nelle more dell'adozione di ulteriori decreti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri:

EMANA la seguente ordinanza

  1. la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
  2. i Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sino al 15 marzo 2020, possono attivare modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività didattica anche agli studenti che scelgano di assentarsi da scuola a fini precauzionali. In ogni caso le assenze maturate a tale titolo non comportano pregiudizio agli studenti ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle valutazioni finali;
  3. al fine di attuare quanto previsto al punto precedente, i Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno utilizzare le piattaforme e gli strumenti di didattica a distanza già messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal Ministero;
  4. i Rettori delle Università e i vertici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, sino al 15 marzo 2020, possono consentire che le attività didattiche o curriculari siano svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività didattica anche agli studenti che scelgano di assentarsi dalle Università o dagli Istituti, a fini precauzionali. Le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. In ogni caso, le assenze maturate dagli studenti non comportano pregiudizio ai fini dell'eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle valutazioni finali.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province pugliesi, all'Ufficio scolastico Regionale.

 

La presente ordinanza è altresì trasmessa al dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ai fini della notifica a tutte le Università e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, 03 marzo 2020, ore 19.00
Prot. n. 784/SP


Il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale dello sport per tutti
Vito Montanaro


Il Presidente
Michele Emiliano





Ultimo aggiornamento 04/03/2020

 

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